Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, dei quali 2,5 milioni di euro annui per l'attuazione dell'articolo 3, 15 milioni di euro annui per l'attuazione dell'articolo 6, di cui almeno 5 milioni di euro annui per l'attuazione del comma 1, lettera b), del medesimo articolo, 2,5 milioni di euro annui per l'attuazione dell'articolo 12, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      2. Lo stanziamento di cui al comma 1, fatto salvo il finanziamento di programmi o iniziative non frazionabili, è ripartito annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base della consistenza della popolazione equina rilevata mediante l'anagrafe equina.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.